Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi d’impresa
22 Dic, 2024 Aree di Competenza codice della crisi, composizione negoziata, continuità aziendale, crisi d'impresa, diritto dell'impresa, gestione crisi, misure cautelari, misure protettive, risanamento aziendale, soluzioni efficaciLa composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta dal D.L. 118/2021, rappresenta uno strumento innovativo volto a favorire il risanamento delle imprese in difficoltà economico-finanziaria.
In questo contesto, le misure protettive e cautelari rivestono un ruolo cruciale per assicurare il buon esito delle trattative e tutelare il patrimonio dell’imprenditore.
Analizziamo nel dettaglio questi strumenti, partendo dalle loro definizioni.
Definizioni di misure protettive e cautelari
Secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.), le misure protettive sono definite dall’art. 2, lett. p, come “misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza“.
Le misure cautelari, invece, sono definite dall’art. 2, lett. q, come “provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio e dell’impresa del debitore che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza“.
Queste definizioni evidenziano la diversa natura delle due tipologie di misure:
- Le misure protettive mirano a prevenire azioni dannose da parte dei creditori durante le trattative.
- Le misure cautelari hanno una funzione di tutela attiva, garantendo condizioni che agevolano il risanamento e la continuità aziendale.
Le misure protettive: prevenzione e salvaguardia durante le trattative
Le misure protettive si configurano come uno strumento essenziale per garantire che l’imprenditore possa condurre le trattative in un ambiente privo di pressioni indebite da parte dei creditori.
Esse rappresentano una barriera legale contro iniziative che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative o minare il patrimonio necessario al risanamento aziendale.
Queste misure si attivano automaticamente con la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e sono disciplinate dagli articoli 6, 7 e 19 del C.C.I.I..
In particolare, le misure protettive hanno i seguenti effetti principali:
- Blocco delle azioni esecutive e cautelari: impediscono ai creditori di avviare o proseguire procedure esecutive sui beni dell’imprenditore, proteggendo il patrimonio necessario per la continuità aziendale (art. 6 C.C.I.I.).
- Impedimento di acquisire diritti di prelazione: i creditori non possono ottenere diritti di prelazione, salvo specifici accordi con l’imprenditore (art. 7, comma 4, C.C.I.I.).
- Protezione dei contratti pendenti: i contratti in corso non possono essere risolti unilateralmente o modificati a danno dell’imprenditore per inadempienze pregresse (art. 6, comma 4, C.C.I.I.).
La durata massima di queste misure è di 12 mesi, inclusi eventuali rinnovi, e richiede una conferma del tribunale entro un intervallo che va dai 30 ai 120 giorni dall’attivazione (art. 19, commi 4 e 5, C.C.I.I.).
Durante questo periodo, l’imprenditore mantiene la gestione dell’azienda, ma è obbligato a informare l’esperto di eventuali operazioni straordinarie o pagamenti non coerenti con il piano di risanamento.
Va sottolineato che le misure protettive non impediscono i pagamenti spontanei verso i creditori, purché tali azioni siano coerenti con l’obiettivo del risanamento (art. 6, comma 3, C.C.I.I.).
Questo bilanciamento consente di preservare la fiducia tra le parti coinvolte, evitando che l’attivazione delle misure protettive si traduca in un completo blocco delle relazioni commerciali.
Inoltre, le misure protettive estendono la loro efficacia anche alla protezione contro l’apertura di procedure concorsuali. Finché le trattative sono in corso, non può essere pronunciata una sentenza dichiarativa di fallimento o di insolvenza, garantendo così un periodo di stabilità per l’imprenditore (art. 8, comma 1, C.C.I.I.).
Le misure protettive rappresentano, dunque, uno strumento essenziale per creare le condizioni necessarie a un risanamento efficace, consentendo all’imprenditore di affrontare le trattative con una tutela rafforzata.
Tuttavia, è fondamentale che queste misure siano utilizzate in modo responsabile, evitando abusi che possano arrecare pregiudizio ai diritti dei creditori.
Le misure cautelari: peculiarità e applicazioni
Le misure cautelari costituiscono un elemento fondamentale della composizione negoziata della crisi, distinguendosi per la loro strumentalità sui generis.
Sono disciplinate dall’art. 7 del C.C.I.I. e rappresentano provvedimenti richiesti dall’imprenditore al tribunale competente al fine di tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità delle trattative in corso.
A differenza delle misure protettive, le misure cautelari richiedono un intervento diretto del giudice e devono essere supportate dalla dimostrazione di due elementi essenziali:
- Fumus boni iuris: la probabile esistenza di un diritto meritevole di tutela, ossia la concreta possibilità che l’imprenditore riesca a perseguire il risanamento aziendale attraverso la composizione negoziata.
- Periculum in mora: il rischio che, in assenza del provvedimento richiesto, il diritto al risanamento possa essere gravemente compromesso.
Applicazioni pratiche delle misure cautelari
Tra le principali misure cautelari che possono essere richieste si annoverano:
- Sospensione dell’esecuzione di contratti pendenti: prevista dall’art. 97 del CCII, consente di evitare che contratti non più sostenibili aggravino ulteriormente lo squilibrio patrimoniale del debitore. Questa misura può essere concessa, ad esempio, in caso di contratti di fornitura o di locazione che comportino oneri eccessivi per l’impresa in crisi.
- Sospensione delle azioni esecutive individuali: l’art. 98 del CCII prevede la possibilità di sospendere le azioni esecutive individuali promosse dai creditori per un periodo massimo di 120 giorni, prorogabile per ulteriori 60 giorni. Questa misura consente di “congelare” le azioni dei creditori che aggrediscono il patrimonio del debitore, garantendo una maggiore stabilità durante la fase di trattativa con i creditori o di ristrutturazione dell’impresa.
- Divieto di segnalazioni alla Centrale dei Rischi: questo provvedimento, previsto dall’art. 99 del CCII, mira a preservare la reputazione finanziaria dell’imprenditore in crisi, evitando segnalazioni che possano ostacolare l’accesso al credito. La segnalazione alla Centrale dei Rischi può infatti pregiudicare la possibilità per l’impresa di ottenere nuovi finanziamenti, aggravando la situazione di difficoltà.
- Rilascio del DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva può essere concesso, in deroga alle disposizioni vigenti, anche in presenza di inadempienze contributive pregresse, al fine di consentire all’impresa in crisi di partecipare a gare d’appalto o di avviare nuove commesse (art. 7, comma 6, CCII). Questa misura è fondamentale per permettere all’impresa di proseguire la propria attività e generare nuove risorse.
Procedura per la concessione
La richiesta di misure cautelari deve essere presentata contestualmente al ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive (art. 19, comma 1, C.C.I.I.).
Il tribunale valuta l’idoneità delle misure proposte a garantire il buon esito delle trattative, sentendo le parti interessate e acquisendo il parere dell’esperto nominato.
Il provvedimento cautelare ha natura temporanea e può essere revocato o modificato qualora non risulti più necessario o appaia sproporzionato rispetto agli effetti prodotti (art. 19, comma 6, C.C.I.I.).
Le misure cautelari, dunque, rappresentano un importante strumento di flessibilità e tutela per l’imprenditore, garantendo il proseguimento delle trattative in un contesto protetto e orientato al risanamento.
Il ruolo del tribunale e i profili procedurali
Il tribunale competente assume un ruolo centrale nella gestione delle misure protettive e cautelari. La sua funzione si articola in diverse fasi, dalla valutazione iniziale delle richieste alla supervisione durante l’intero processo di composizione negoziata. Questa attività si basa su un quadro normativo specifico disciplinato dagli articoli 19 e 20 del C.C.I.I..
Presentazione del ricorso e documentazione richiesta
L’imprenditore deve presentare il ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata nel registro delle imprese (art. 19, comma 1, C.C.I.I.).
Insieme al ricorso, è obbligatorio depositare una serie di documenti essenziali, tra cui:
- Bilanci degli ultimi tre esercizi o, in mancanza, dichiarazioni fiscali equivalenti.
- Piano finanziario previsionale per i sei mesi successivi.
- Elenco dei creditori principali, con indicazione degli importi e delle relative PEC.
- Relazione illustrativa della situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata.
Fissazione dell’udienza
Il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, deve fissare l’udienza per la conferma o modifica delle misure protettive. Questa udienza si svolge preferibilmente in modalità telematica e coinvolge:
- L’imprenditore e i suoi legali.
- L’esperto nominato dalla Camera di Commercio.
- I creditori direttamente interessati dalle misure richieste.
Durante l’udienza, il giudice può acquisire ulteriori elementi istruttori e nominare un ausiliario, se necessario per una valutazione tecnica approfondita.
Decisione del Tribunale
Il tribunale, valutati i documenti e sentite le parti, emette un decreto motivato che conferma, modifica o revoca le misure richieste.
Questo provvedimento è immediatamente esecutivo ma può essere soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
In caso di mancata presentazione del ricorso nei tempi previsti o di inefficacia delle misure protettive, il tribunale ne dichiara la decadenza senza ulteriori udienze, come disposto dall’art. 19, comma 3, C.C.I.I.
Monitoraggio e revisione delle misure
Il tribunale mantiene un ruolo di supervisione durante tutto il processo, monitorando l’efficacia delle misure adottate.
Su richiesta delle parti o su segnalazione dell’esperto, può disporre la revisione o l’abbreviazione della durata delle misure, qualora queste risultino sproporzionate o non più necessarie per il buon esito delle trattative (art. 19, comma 6, C.C.I.I.).
Il procedimento di revoca o abbreviazione della durata delle misure protettive e cautelari
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede espressamente che le misure protettive e cautelari possano essere oggetto di revoca o di abbreviazione della loro durata, in presenza di determinate condizioni.
Questa procedura è disciplinata dall’art. 19, comma 6, del C.C.I.I.
La revoca o l’abbreviazione possono essere richieste da:
- L’imprenditore, qualora ritenga che le misure non siano più necessarie o utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
- I creditori interessati, qualora ritengano che le misure siano eccessivamente gravose o sproporzionate rispetto ai loro diritti.
- L’esperto, qualora rilevi che le misure non soddisfano più le esigenze di tutela dell’impresa o risultino incompatibili con il buon esito delle trattative.
Procedura per la revoca o l’abbreviazione
La richiesta deve essere presentata mediante un apposito ricorso al tribunale competente, corredato da elementi documentali che giustifichino la necessità della modifica o della revoca delle misure.
Il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa un’udienza per ascoltare tutte le parti interessate, inclusi i creditori coinvolti e l’esperto.
Durante l’udienza, il giudice può acquisire ulteriori prove e valutare la proporzionalità delle misure in relazione al loro scopo. La decisione viene adottata con decreto motivato, che può prevedere:
- La revoca totale delle misure, qualora risultino inutili o dannose per il proseguimento delle trattative.
- L’abbreviazione della durata, nel caso in cui le misure siano ancora utili, ma solo per un periodo più limitato.
Effetti della revoca o abbreviazione
Il provvedimento di revoca o abbreviazione ha effetto immediato ed è notificato alle parti interessate.
Qualora il tribunale disponga la revoca, decadono tutte le protezioni derivanti dalle misure adottate, consentendo ai creditori di agire liberamente nei confronti dell’impresa.
In caso di abbreviazione, le misure restano in vigore fino alla nuova scadenza stabilita dal giudice.
Questa procedura garantisce un equilibrio tra le esigenze dell’impresa e i diritti dei creditori, evitando che misure non più giustificate continuino a gravare inutilmente sulle parti coinvolte.
Le misure protettive e cautelari costituiscono strumenti essenziali per sostenere le imprese in crisi, fornendo una rete di sicurezza durante le trattative di risanamento.
Tuttavia, la loro applicazione richiede un attento bilanciamento tra le esigenze dell’imprenditore e i diritti dei creditori.
Questo sistema normativo rappresenta un importante passo avanti verso un approccio preventivo alla crisi d’impresa, allineandosi alle disposizioni della Direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva.
Rimane aperta la questione su come perfezionare ulteriormente tali strumenti per garantire maggiore efficacia e trasparenza.