Le Regole per l’etichettatura del vino
11 Mag, 2024 Aree di Competenza etichettatura ambientale vino, etichettatura obbligatoria ingredienti vino, etichettatura obbligatoria valori nutrizionali vino, informazioni obbligatorie etichetta vino, QR code etichetta vino, Regolamento 1169/2011, Regolamento 1308/2013, Testo Unico VinoLe regole per l’etichettatura del vino e degli alimenti sono stabilite sia da regole comunitarie generali e specifiche, sia da riferimenti di tipo nazionali.
Per quanto riguarda le legislazioni di tipo comunitario, il testo base di riferimento è il Regolamento 1169/2011, che si applica a tutti i prodotti alimentari, compresi i prodotti vinicoli.
A questo si aggiungono i seguenti regolamenti:
- Regolamento UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, art. 177 e ss;
- Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 40 e ss;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.
In campo specifico nazionale, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:
- Testo unico vino, art. 43 e ss;
- DM MIPAFF del 13 agosto 2012.
A partire dall’8 dicembre 2023, è previsto l’obbligo di applicare un’etichetta contenente tutti gli ingredienti e di tutti i valori nutrizionali dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Inoltre, è previsto anche l’inserimento dell’etichettatura ambientale, che è obbligatoria dal 1° Gennaio 2023.
Le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta includono la designazione della categoria (vino, spumante etc.), la denominazione merceologica legale “VINO” che identifica il prodotto in conformità all’allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013.
Sull’etichetta del vino devono essere presenti le seguenti informazioni obbligatorie:
- Nome del prodotto: la denominazione merceologica legale “VINO” che identifica il prodotto in conformità all’allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- Categoria del vino: ad esempio, vino, spumante, ecc.;
- Nome dell’imbottigliatore: il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’imbottigliatore.
- Paese di origine: il paese in cui il vino è stato prodotto;
- Regione di produzione: la regione in cui l’uva è stata coltivata;
- Gradazione alcolica: la percentuale di alcol nel vino;
- Volume: la quantità di vino nella bottiglia;
- Numero di lotto: un numero unico che identifica il lotto di produzione;
- Allergeni: se il vino contiene solfiti o altri allergeni;
- Etichettatura ambientale: a partire dal 1° Gennaio 2023, è previsto anche l’inserimento dell’etichettatura ambientale;
- Ingredienti e valori nutrizionali: a partire dall’8 dicembre 2023, è previsto l’obbligo di applicare un’etichetta contenente tutti gli ingredienti e di tutti i valori nutrizionali dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Queste sono le informazioni minime richieste.
Alcuni produttori possono includere ulteriori dettagli, come le varietà di uva utilizzate, le note di degustazione, i consigli di abbinamento con il cibo, ecc. per aiutare i consumatori a fare una scelta informata.
Ma cosa vuol dire “etichettatura ambientale”?
L’etichettatura ambientale nel contesto del vino e degli alimenti si riferisce all’inclusione di informazioni sull’imballaggio che aiutano a promuovere pratiche sostenibili e responsabili.
Questo tipo di etichettatura è diventato obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2023 e ha diversi obiettivi:
- Facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi;
- Ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi attraverso l’uso di materiali sostenibili.
Le informazioni fornite dall’etichettatura ambientale includono:
- Composizione degli imballaggi: Indica i materiali utilizzati per l’imballaggio, come carta riciclata, cartone ondulato, materiali compostabili, ecc.;
- Corretto smaltimento: Fornisce istruzioni su come smaltire correttamente l’imballaggio per garantire che venga riciclato o compostato in modo appropriato.
Inoltre, l’etichettatura può includere un QR code o un link a una pagina web che fornisce ulteriori dettagli sulla sostenibilità dell’imballaggio e su come gestirlo al termine della sua vita utile.
L’uso di materiali di imballaggio ecologici è incoraggiato perché hanno un impatto ambientale ridotto durante il loro ciclo di vita. Alcuni esempi di questi materiali includono:
- Carta riciclata e cartone: Utilizzati per scatole e imballaggi, possono essere riciclati e riutilizzati;
- Materiali compostabili: Si degradano in ambiente compostabile, trasformandosi in humus;
- Vetro: Può essere riciclato all’infinito senza perdere qualità;
- Imballaggi innovativi: Come quelli realizzati con funghi o amido di mais, che sono completamente compostabili.
La scelta del materiale di imballaggio dipende da vari fattori, come le esigenze del prodotto, i costi, la disponibilità dei materiali e le normative locali.
È importante consultare un esperto di imballaggi per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, garantendo al contempo la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.
Modifiche Regolamentari
Il Regolamento UE/2117/2021 ha introdotto importanti modifiche alle norme di etichettatura dei prodotti vitivinicoli, in particolare in relazione alle indicazioni geografiche e alla dealcolizzazione. Ecco un riassunto delle modifiche principali:
- Designazione della categoria di prodotti vitivinicoli: La designazione deve essere conforme all’allegato VII, parte II del Regolamento UE/1308/2013. Se i prodotti sono stati sottoposti a dealcolizzazione, la designazione deve includere il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” a seconda del titolo alcolometrico effettivo;
- Dichiarazione nutrizionale e elenco degli ingredienti: Sono richiesti ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE/1169/2011. Per i prodotti con titolo alcolometrico inferiore al 10% e sottoposti a dealcolizzazione, è necessario indicare anche il termine minimo di conservazione;
- Etichettatura digitale: In deroga alle norme generali, la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti possono essere forniti elettronicamente, senza raccogliere o tracciare dati degli utenti;
- Denominazioni d’origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP): Per i vini con DOP o IGP, il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso se non sono stati sottoposti a dealcolizzazione;
- Definizione di “ingrediente”: Secondo il Regolamento UE/1169/2011, un ingrediente è qualunque sostanza o prodotto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata.
Queste modifiche mirano a fornire ai consumatori informazioni più dettagliate e trasparenti sui prodotti vitivinicoli, promuovendo al contempo pratiche sostenibili e responsabili nell’industria vitivinicola.
Codice Enologico Europeo
Il Codice Enologico Europeo, specificato nel Regolamento della Commissione 934/2019, fa una distinzione chiara tra “additivi” e “coadiuvanti tecnologici” utilizzati nella produzione del vino.
Gli additivi sono sostanze che vengono aggiunte al vino e che rimangono nel prodotto finito, mentre i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati durante il processo di produzione ma non sono presenti nel prodotto finito, o lo sono solo come residui.
In base alla definizione di “ingrediente” fornita dal Regolamento UE/1169/2011, gli additivi dovrebbero essere elencati come ingredienti sull’etichetta del vino, mentre i coadiuvanti tecnologici, che lasciano solo residui, potrebbero non essere richiesti, a meno che non lascino tracce significative.
Per quanto riguarda l’etichettatura specifica dei vini, il Regolamento UE/1308/2013 e il Regolamento attuativo UE/33/2019 stabiliscono norme dettagliate.
Queste norme includono la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), assicurando che l’etichettatura non usurpi o contraffaccia queste designazioni.
Ad esempio, non è permesso riprodurre monumenti o paesaggi associati a una DOP specifica su etichette di prodotti che non hanno quella DOP, né utilizzare il nome di una DOP se il prodotto con quella denominazione è solo un ingrediente del prodotto etichettato.
Inoltre, dal 1 aprile 2020, è richiesto che l’etichetta indichi il paese di origine dell’ingrediente primario se è diverso dal paese di produzione dell’alimento finale.
Questo è in linea con l’obiettivo di fornire trasparenza e informazioni chiare ai consumatori riguardo l’origine dei prodotti che acquistano.
Questi testi forniscono una panoramica completa delle normative attuali relative all’etichettatura dei vini e degli alimenti nell’Unione Europea, evidenziando le responsabilità dei produttori e le informazioni che devono essere fornite ai consumatori.