Risarcimento per i familiari delle vittime
Aree di Competenza Condotta Illecita e Risarcimento, Danno Morale e Biologico Terminale, Danno Parentale iure proprio, Danno Patrimoniale e Biologico, Legami Familiari e Affettivi, Rapporti di Parentela e Convivenza, Riconoscimento Danno Parentale, Risarcibilità Danno da Morte, Risarcimento Danni Familiari, Risarcimento Danni IncidentiUn incidente o un atto illecito non riguarda solo chi ha subito direttamente l’evento, ossia la vittima. Esistono, infatti, eventi “plurioffensivi” che colpiscono anche i familiari, vittime secondarie del decesso del loro caro, che li legittima a richiedere il c.d. “risarcimento per i familiari delle vittime”. Questi eventi plurioffensivi colpiscono i familiari in modo significativo, causando un dolore profondo che merita un adeguato risarcimento in termini economici.
La perdita di un parente provoca nei familiari un dolore profondo, che merita un adeguato risarcimento in termini economici.
Questo risarcimento è una conseguenza diretta e immediata del danno causato da terzi, che ha colpito prima di tutto la vittima.
Gli eventi plurioffensivi colpiscono i familiari non solo emotivamente ma anche legalmente, dando loro il diritto di richiedere un risarcimento per i danni subiti.
Esaminiamo i danni per cui i familiari possono richiedere il risarcimento, danni che influenzano direttamente la loro sfera legale e sono risarcibili “iure proprio“, cioè non come eredità dalla vittima, ma come diritto proprio dei familiari. Tra questi:
- Danno patrimoniale iure proprio: comprende la perdita dei benefici economici che il defunto forniva al familiare più prossimo, benefici di cui godeva e che avrebbe probabilmente continuato a ricevere in futuro;
- Danno biologico iure proprio: si verifica quando la perdita del parente causa ai familiari un danno all’integrità psicofisica;
- Danno da morte iure proprio: è il danno causato dalla grave e irreparabile interruzione del legame familiare costituzionalmente protetto, a seguito della morte del parente.
Quest’ultimo tipo di danno deve essere concretamente verificato, considerando il reale legame affettivo esistente con la vittima.
Il danno da perdita parentale è chiaramente identificabile, ad esempio, tra genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti particolarmente legati.
Oltre a questi danni, i familiari hanno anche il diritto, se presenti i presupposti, al risarcimento dei danni subiti personalmente dalla vittima prima della morte e trasmessi loro “iure hereditatis“, cioè per via ereditaria.
Questi includono il danno biologico terminale e il danno morale soggettivo.
Il primo rappresenta il danno massimo alla salute, poiché si riferisce a lesioni che porteranno alla morte dell’individuo.
Il danno morale, invece, riguarda le sofferenze subite dalla vittima nell’avvicinarsi della morte.
Per quanto riguarda il danno biologico terminale, è necessario che sia trascorso un tempo significativo tra l’evento lesivo e la morte, ossia che ci sia stata una chiara separazione temporale tra i due eventi.
Per il danno morale soggettivo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la vittima deve essere stata cosciente durante l’agonia per poter percepire l’imminenza della morte.
Gli eventi plurioffensivi colpiscono i familiari anche sotto questo aspetto, ampliando la gamma dei danni risarcibili.
Danno da perdita parentale in assenza di convivenza
La risarcibilità del danno da perdita parentale trova fondamento nella Costituzione, che tutela l’intangibilità degli affetti derivanti dal rapporto di parentela.
Tuttavia, l’evoluzione del concetto di “famiglia naturale” ha ampliato la definizione di legami familiari, includendo quelli basati sull’affetto e la condivisione, oltre ai vincoli di sangue.
Di conseguenza, né il legame di parentela né la convivenza sono requisiti imprescindibili per la risarcibilità del danno.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, il rapporto non deve essere limitato alla sola convivenza.
È possibile per i congiunti dimostrare la sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, anche in assenza di convivenza.
Il prossimo congiunto ha diritto al risarcimento del danno se dimostra l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, rendendo la convivenza un criterio utile, ma non indispensabile, per dimostrare tale relazione.
La presenza di un legame di sangue, pur importante, non è l’unico fattore determinante per il riconoscimento del danno parentale.
La progressiva estensione del modello familiare ai rapporti di fatto ha portato al riconoscimento del danno parentale anche ai conviventi more uxorio.
In caso di morte causata da condotta illecita, coloro che avevano una relazione affettiva con la vittima al momento del decesso hanno diritto, provandone l’esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica.
Questo danno è noto come “danno da perdita parentale” o “danno parentale”, e il termine “congiunto” è inteso in senso ampio, includendo anche la persona convivente non legata da rapporto di parentela.
È importante distinguere tra le persone prossime alla vittima (iure proprio), che hanno diritto al risarcimento del danno in base al rapporto affettivo con la vittima, e gli eredi (iure hereditatis), che esercitano il diritto al risarcimento per trasmissibilità.
La richiesta per danno da morte di un congiunto può essere presentata sia dalla famiglia naturale (il convivente) sia dalla famiglia legittima (legata al defunto da un legame parentale).
I danni risarcibili per i congiunti (iure proprio)
Danno non patrimoniale
- Il danno morale, come il patema d’animo, lo stato di angoscia transeunte o la sofferenza morale prolungata;
- Il danno biologico, quando il danno morale degenera in una alterazione psico-fisica permanente comprovata da documentazione medica;
- Il danno esistenziale o danno da perdita del rapporto parentale, poiché l’evento estingue contemporaneamente il bene-vita della vittima ed il vincolo parentale con i congiunti.
Danno patrimoniale
- Il danno emergente, come le spese causate dal decesso del parente, ad esempio spese funerarie, risarcito se rigorosamente provato pro quota agli eredi;
- Il danno da lucro cessante, relativo alla perdita di benefici economici futuri che il defunto avrebbe fornito.
I danni risarcibili per i congiunti (iure hereditatis)
Danno non patrimoniale
Danno biologico terminale: una lesione dell’integrità fisica che richiede un lasso di tempo apprezzabile tra l’evento lesivo e il decesso per la sua risarcibilità. Questo danno viene calcolato secondo i criteri di liquidazione per l’inabilità temporanea, proporzionato ai giorni di sopravvivenza della persona, considerando che le lesioni ne hanno provocato la morte.
Danno morale o danno catastrofico: sofferenza psichica di massima intensità, anche se di durata contenuta, patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo tra l’evento e la morte, assiste alla perdita della propria vita.
Danno patrimoniale
Perdita di beni che si sarebbero potuti ereditare, come ad esempio un’autovettura distrutta in un incidente.
Per riconoscere questo danno, è necessaria la prova che la vittima sia stata lucida e consapevole dello spegnersi della propria vita, escludendo i casi di coma subitaneo all’evento lesivo.
La quantificazione economica del risarcimento considera fattori come l’età della vittima e del parente, l’eventuale convivenza della vittima con il congiunto, e l’esistenza in vita di altri familiari dello stesso grado di parentela della vittima.
E’ evidente che gli eventi plurioffensivi colpiscono i familiari in modo complesso e articolato, richiedendo un’adeguata considerazione sia emotiva che legale.
Mi raccomando, consulta sempre un professionista.