L’evoluzione del concetto di Famiglia nella separazione e nel divorzio
3 Apr, 2024 Aree di Competenza Assegno Divorzile e Contributo Coniugale, Conseguenze Patrimoniali Separazione, Corte di Cassazione e Convivenza Prematrimoniale, Evoluzione Diritto di Famiglia Italiano, Legge Unioni Civili e Convivenze, Principi Costituzionali Famiglia, Protezione Legale delle Unioni Civili, Riconoscimento Legale Convivenze di Fatto, Scioglimento Unione Civile, Separazione e Divorzio in Italia
Il diritto di famiglia italiano ha subito un’evoluzione significativa, specialmente con l’introduzione della Legge n. 76/2016 che ha regolamentato le unioni civili e le convivenze more uxorio.
Queste modifiche hanno portato a nuove interpretazioni giuridiche e a una maggiore comprensione delle dinamiche familiari.
Evoluzione del concetto di famiglia
La famiglia, senza una definizione formale nel diritto nazionale, è riconosciuta nella Costituzione e nella legislazione come il luogo primario per l’espressione della personalità e la solidarietà morale e materiale.
L’articolo 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Riconoscimento delle unioni civili e della convivenza more uxorio
La Legge Cirinnà ha introdotto una regolamentazione specifica per le convivenze di fatto e le unioni civili tra coppie dello stesso sesso, con effetti simili al matrimonio per le coppie omosessuali registrate e protezioni analoghe per le coppie omosessuali non registrate.
Le fasi patologiche del matrimonio e dell’unione civile: separazione e divorzio
La separazione e il divorzio sono le fasi patologiche del matrimonio, con la separazione che sospende alcuni obblighi matrimoniali e il divorzio che estingue il vincolo coniugale.
Le coppie in unione civile possono affrontare processi simili, con procedure più rapide.
Scioglimento dell’unione civile
Per sciogliere un’unione civile, è necessario dichiarare l’intenzione presso l’ufficio anagrafe del Comune, con un periodo di riflessione di 60 giorni prima di poter richiedere lo scioglimento formale.
Conseguenze patrimoniali della separazione e del divorzio
L’articolo 156 del codice civile stabilisce il diritto al mantenimento per il coniuge non responsabile della separazione.
L’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale e perequativo-compensativa, considerando il contributo personale ed economico dato alla vita familiare e le aspettative professionali ed economiche sacrificate.
Quantificazione dell’assegno divorzile
Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno chiarito che la quantificazione dell’assegno divorzile deve considerare anche il periodo di convivenza prematrimoniale, riconoscendo la continuità tra la fase di fatto e la fase giuridica dell’unione.
Questo approccio non anticipa i fatti costitutivi dell’assegno divorzile, ma permette di valutare le scelte compiute dalla coppia durante la convivenza prematrimoniale, influenzando la quantificazione dell’assegno in caso di divorzio.
Principio di diritto della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. 18/12/2023, n. 35385) ha stabilito che, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, nei casi in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale stabile e continua, parte di un progetto di vita comune con contribuzioni economiche reciproche, il periodo di convivenza prematrimoniale deve essere considerato.
Questo periodo è rilevante per verificare il contributo fornito dal richiedente all’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi.
Si devono valutare le scelte condivise dalla coppia durante la convivenza che hanno influenzato la vita matrimoniale e che possono essere collegate a sacrifici o rinunce, in particolare alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, incapace di garantirsi un mantenimento adeguato dopo il divorzio.
Rilevanza della convivenza prematrimoniale
La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’importanza della convivenza prematrimoniale, anche se avvenuta prima della L. 76/2016, affermando che il principio di irretroattività delle leggi non impedisce l’applicazione della nuova normativa a situazioni pregresse.
Questo riconoscimento è in linea con le disposizioni sovranazionali, come l’articolo 8 della CEDU, che estende il concetto di “famiglia” anche ai legami di fatto.
Pertanto, la convivenza prematrimoniale, se stabile e continua, deve essere considerata ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, anche per le unioni civili, in quanto rappresenta la volontà delle parti di impegnarsi reciprocamente per il futuro.
Queste interpretazioni giuridiche riflettono l’importanza della solidarietà post-coniugale e dell’equità nella risoluzione delle crisi familiari, riconoscendo l’impatto delle dinamiche prematrimoniali sulle obbligazioni economiche post-divorzio.